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Amministratore di sostegno

L’amministratore di sostegno è un servizio di consulenza legale in materie civilistiche, del lavoro e penali (e relative pratiche). Previa prenotazione, sarà a disposizione un avvocato per un primo colloquio conoscitivo di orientamento, totalmente gratuito, e in grado di supportare le persone in difficoltà.

 

L’amministratore di sostegno è una figura istituita per le persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi in via parziale o temporanea. Per esempio, gli anziani, i disabili e i malati terminali possono ottenere che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio, anche in previsione di un’eventuale futura incapacità. È pertanto un istituto che mira a proteggere le persone che hanno una ridotta autonomia nella loro vita quotidiana e non in grado di badare a sé stessi e ai loro interessi, anche patrimoniali: anziani, disabili fisici o psichici, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, soggetti dediti al gioco d’azzardo, ecc. Alle persone disabili, quindi, sono riconosciute delle misure di protezione flessibili, adattabili nel tempo alle diverse e svariate esigenze, in modo tale da consentire una protezione del soggetto debole, senza mai giungere ad una totale esclusione della sua capacità di agire.

 

Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso, che può essere proposto: dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato; dal coniuge; dalla persona stabilmente convivente; dai parenti entro il quarto grado; dagli affini entro il secondo grado; dal tutore o curatore; dal pubblico ministero. Per la presentazione del ricorso non è necessaria l’assistenza di un avvocato.

 

L’amministratore di sostegno viene nominato con un decreto del giudice tutelare. Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione: delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno; della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno; dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

 

Se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, i responsabili dei servizi sanitari e sociali, direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornire notizia al pubblico ministero la scelta dell’amministratore di sostegno, che avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario. Nella scelta della persona da nominare amministratore di sostegno, il giudice tutelare preferisce, se possibile: il coniuge che non sia separato legalmente; la persona stabilmente convivente; il padre e/o la madre; il figlio; il fratello e/o la sorella; il parente entro il quarto grado; il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

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